Per il Tribunale di Treviso la prova per interpello e testi generica è inammissibile

Per il Tribunale di Treviso la prova per interpello e testi generica è inammissibile
19 Febbraio 2018: Per il Tribunale di Treviso la prova per interpello e testi generica è inammissibile 19 Febbraio 2018

IL CASO. La società Alfa aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Treviso la società Beta in liquidazione, proponendo opposizione avverso un decreto ingiuntivo col quale le era stato ordinato il pagamento di una certa somma. A fondamento dell’opposizione, aveva lamentato l’“inadempimento di [Beta] nella regolarità di fornitura della merce, il mancato conteggio del bonifico effettuato in data 6/12/11 per euro 26.628,03 nonché il diritto ad ottenere risarcimento del danno per abuso del diritto”. Beta in liquidazione si era costituita, chiedendo il rigetto dell’opposizione, perché “il pagamento del 6/12/11 era già stato detratto dall’ammontare complessivo dovuto e in quanto nessun inadempimento le poteva essere addebitato”. Il Giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettando ogni diversa istanza (anche istruttoria), perché “superflua”. Fatte precisare le conclusioni e assegnati alle parti i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.   LA DECISIONE. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza 03.10.2017, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. E ciò perché da un lato ha ritenuto insussistente l’inadempimento lamentato dall’opponente e, dall’altro, ha rilevato come il “bonifico effettuato in data 6/12/11” fosse stato conteggiato, detraendolo dall’ammontare complessivo dovuto da Alfa a Beta in liquidazione. Quanto al “risarcimento del danno”, il Tribunale trevigiano non si è limitato ad osservare che la società opponente non l’avesse provato, ma ha colto l’occasione per stigmatizzare la “richiesta di prova per interpello e testi” che costei aveva formulato in atto di citazione, ritenendola “inammissibile”. E ciò perché “il generico richiamo di tutti i paragrafi in cui è stato suddiviso il testo dell'atto, sia nella parte in fatto e sia nella parte in diritto compresi i richiami giurisprudenziali, non consente alcuna evidenza delle circostanze di fatto, oggetto di prova. Così formulata, la prova viola quanto disposto dall'art. 230 c.p.c. secondo cui l'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici nonché dall'art. 244 c.p.c. secondo cui 'la prova per testi deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata" (cfr. Cass. 12292/11: "Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova - tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte -, contrastandovi il principio della disponibilità della prova")”.   Il Tribunale di Treviso ha voluto, così, ricordare la giurisprudenza in tema di prova testimoniale, che si basa sulla piana lettura delle disposizioni codicistiche (artt. 230 e 244 c.p.c.). È ben vero che si tratta di giurisprudenza pacifica, ma lo è altrettanto il fatto che, nella prassi, questa viene non di rado disattesa. Di qui l’importanza dell’ammonimento: la prova per interpello e testi deve necessariamente essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, a pena di inammissibilità.

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